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mmi contro pirateria in somalia


davidecosenza

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Quello che non ho compreso è che nei post precedenti si affermava che le navi mercantili non potevano avere armi a bordo, ma qui c'era un gruppo di sicurezza composta da ex militari Israeliani armati, sia pur solo di pistole, e da quello che posso capire dall'articolo proprio per fronteggiare un attacco pirata:

 

Le navi passeggeri non sottostanno alle stesse regole dei mercantili?

 

Sono le stesse regole: Il fatto è che il personale a bordo della nave puo essere armato (in accordo con le leggi dello stato di cui la nave batte bandiera) ma la nave non puo essere armata.

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Le navi passeggeri non sottostanno alle stesse regole dei mercantili?

 

 

che io sappia la presenza a bordo di pistole è abbastanza comune, soprattutto su grandi navi passeggeri. Credo che non siano consentite armi da guerra.

 

però mi chiedo se non sarebbero consentiti anche fucili da caccia grossa, nel caso i signori passeggeri vogliano cimentarsi in tale sport quando a terra...

 

a questo punto un bel classico mauser o un enfield a ripetizione ordinaria con accoppiato un buon mirino telescopico potrebbe, in mano a tiratori scelti, fare merveilles..come disse il generale francese a Mentana parlando dei suoi chassepots..

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Ospite iscandar
che io sappia la presenza a bordo di pistole è abbastanza comune, soprattutto su grandi navi passeggeri. Credo che non siano consentite armi da guerra.

 

però mi chiedo se non sarebbero consentiti anche fucili da caccia grossa, nel caso i signori passeggeri vogliano cimentarsi in tale sport quando a terra...

 

a questo punto un bel classico mauser o un enfield a ripetizione ordinaria con accoppiato un buon mirino telescopico potrebbe, in mano a tiratori scelti, fare merveilles..come disse il generale francese a Mentana parlando dei suoi chassepots..

 

 

alcune navi da crociera hanno i fucili per il tiro al piattello, non sono a tiro rapido ma una bella rosa di pallettoni fa sempre bene (a chi la tira)

Modificato da iscandar
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se tirano al piattello, non credo abbiano degli 00 a bordo... e comunque le armi sono quelle regolarmente denunciate (pistole, di solito, la legislazione italiana sulle armi lunghe e' complessa a dire poco). Poi sono normalmente tenute sotto chiave (come fatto anche sulla MSC) e tirate fuori alla bisogna... questo almeno e' la regola.

 

Sullo sniping o heavy sniping, invece, lascierei stare: una cosa e' la AUTODIFESA, quello che hanno fatto gli agenti a bordo, diversa e' L'OFFESA, cosa che si contempla giuridicamente senza alcun dubbio se sparo ad un pirata a 200 mt con un fucile da caccia o no.

 

la legge sulla difesa personale italiana e', purtroppo o per fortuna lo lascio scegliere a voi, uguale sia se si spara sulla MSC MELODY, che fuori da casa mia a Bologna.

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Sullo sniping o heavy sniping, invece, lascierei stare: una cosa e' la AUTODIFESA, quello che hanno fatto gli agenti a bordo, diversa e' L'OFFESA, cosa che si contempla giuridicamente senza alcun dubbio se sparo ad un pirata a 200 mt con un fucile da caccia o no.

 

Dipende...

supponiamo che il pirata si limiti a incrociare una nave da crociera con il suo gommone e fare mostra delle armi per intimorire chi è a bordo, in questo caso se da bordo della nave qualcuno gli spara e lo ammazza per la legge italiana dovrebbe rispondere di omicidio volontario (che sarebbero minimo 21 anni di carcere come pena base);

se però il pirata comincia a ricamare le fiancate della nave con il suo AK47 (o magari anche con qualcosa di più pesante) in questo caso se qualcuno risponde al fuoco e lo fa fuori per la legge italiana si tratta di legittima difesa.

Da questo punto di vista non c'è nessuna differenza tra sparare al pirata con una pistola quando arriva sottobordo o freddarlo a 200mt con una carabina di precisione.

Ciò che importa, per poter invocare la legittima difesa, è che la difesa sia proporzionata all'offesa.

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Purtroppo non e' cosi: per la legge italiana la legittima difesa si configura solo come ultima ratio: in sostanza, se e' a 200 mt e mi spara, io posso anche nascondermi. Attenzione, stiamo ragionando tutti quanti per eccesso, ma e' la stessa cosa che capita al gioielliere che spara FUORI dal negozio al rapinatore, anche se armato: finito il pericolo immediato di vita (e lo ripeto parliamo di ultima ratio) tutto il resto e' omicidio volontario. Di sicuro lo e' colpire a 200 mt un uomo con una fucilata.

 

ma questo fabio massimo non solo in Italia: anche negli USA e' cosi'.

 

Poi, ripeto: e' tutto un discorso molto accademico, ma se finora non sono comparsi i fucili d'assalto, c'e' un motivo.

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Infatti il discorso è molto accademico...

 

La legittima difesa nel nostro ordinamento è certamente l'ultima ratio ma ciò non significa che sia una ipotesi del tutto residuale.

In effetti nel mio precedente post forse ho un pò troppo banalizzato con l'esempio ma quello che volevo rendere chiaro è che ai fini della legittima difesa non è importante il parametro della distanza da cui proviene l'offesa quanto piuttosto l'entità della stessa e, soprattutto, la proporzionalità della difesa rispetto all'offesa che viene arrecata.

Se oltre una certa distanza non fosse possibile parlare di legittima difesa non si capisce perchè sia previsto (nel nostro ordinamento) il porto d'arma lunga per difesa personale...

Ripeto, il discorso è molto accademico ma in teoria si potrebbe invocare la legittima difesa per aver sparato ad un tizio a 200mt cosi come per aver accoltellato qualcuno in un corpo a corpo. Tutto dipende da come si svolgono i fatti in concreto.

 

Inoltre nel nostro ordinamento non esiste solo la legittima difesa...

ci sarebbe anche l'ipotesi dello stato di necessità che in questi casi potrebbe essere invocata come causa di esclusione della punibilità.

Dai resoconti giornalistici sappiamo che il comandante della Melody, accortosi della presenza dei pirati, aveva fatto oscurare la sua nave; se, per assurdo, fosse riuscito a speronare l'imbarcazione pirata avrebbe potuto essere incriminato per il reato di naufragio con l'aggravante di aver oscurato la nave (art. 428 2° comma c.p. e 1112 codice della navigazione). In questa ipotesi il comandante avrebbe pure potuto ricevere un avviso di garanzia ma comunque non sarebbe stato mai condannato per via del fatto che aveva agito per essere stato costretto dalla necesssità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona ...sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (Art. 54 c.p.).

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Ospite intruder

Ma pensate veramente che il capitano che per evitare l'assalto della sua nave da parte di una banda piratesca sperona una delle loro imbarcazioni e li manda ai pesci viene incriminato per qualche reato? Soprattutto se il fatto avviene in acque internazionali? D'accordo che siamo in Italia e i magistrati pur di farsi pubblicità chissà cosa inventerebbero, ma non credo arriverebbero a tanto.

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Mi sembra giusto quanto asserito da Fabio Massimo, il comandante della nave ha agito in caso di necessità, quindi ha potuto mettere in atto azioni normalmente vietate dal codice della navigazione, un po' come un automobilista è costretto a superare i limiti di velocità per portare un ferito all'ospedale ! Ci sono stati casi del genere e il giudice una volta accertata che quella manovra era assolutamente necessaria ed inevitabile ha sempre assolto il guidatore. La situazione si complica se agendo in caso di necessità effettuando azioni normalmente vietate si coinvolgono terze parti estranee. Per quanto riguarda le armi a bordo, vi posso confermare che spesso ci sono e ci sono sempre state su molte navi mercantili e non. Essendo una nave un lembo di Italia in movimento sono soggette alla legislazione Italiana, pertanto dovranno essere intestate ad una persona in possesso dei requisiti di legge e custodite nel rispetto delle normative, meglio se sotto chiave. Sono consentite armi corte ma anche lunghe ovviamente non armi da guerra, sono quindi possibili oltre le pistole anche fucili a pallettoni, carabine semiautomatiche ecc. ecc. Quanto l'uso che si puo' fare di armi a bordo di una nave è lo stesso che se ne puo' fare in terraferma, ossia si usano nei limiti della legittima difesa . Questo vuol dire che si possono usare per far cessare un' offesa perpetrata con armi da fuoco. Quindi se da una imbarcazione sparano contro una nave anche da 200 metri con armi lunghe per giunta da guerra ( quindi una minaccia fondata !) si puo' sicuramente far fuoco contro chi sta sparando con l'arma di cui si dispone. In tal caso anche una carabina da caccia se se ne dispone! L'azione di fuoco ovviamente deve cessare quando gli assalitori cessano di essere una minaccia, ovvero smettono di sparare e se ne vanno. Quindi la distanza non è un parametro per stabilire i limiti della legittima difesa ,ma lo puo' essere il tipo di azione svolta dagli assalitori.

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Mi sembra giusto quanto asserito da Fabio Massimo, il comandante della nave ha agito in caso di necessità, quindi ha potuto mettere in atto azioni normalmente vietate dal codice della navigazione, un po' come un automobilista è costretto a superare i limiti di velocità per portare un ferito all'ospedale !......

....Quindi la distanza non è un parametro per stabilire i limiti della legittima difesa ,ma lo puo' essere il tipo di azione svolta dagli assalitori.

 

Comunque il concetto di legittima difesa va inteso in senso lato e si applica anche alla difesa di terze persone e vale in tutti gli ordinamenti del mondo, compreso il codice penale Italiano art. 52 a) la propria o la altrui incolumità: sempre rispettando il principio della proporzionalità, e quello che ha fatto il comandante e l'equipaggio rientra nel concetto di legittima difesa all'altrui incolumità.

 

L'uso legittimo delle armi è descritto nell'articolo seguente (se il comandante rientra nella figura di pubblico ufficiale) e mi sembra che vi siano diverse voci che rientrano in pieno nel caso "Melody".

,

Art. 53. Uso legittimo delle armi.

 

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

 

Il Comandante merita un encomio per aver salvato la nave e, soprattutto, i mille passeggeri e i cinquecento membri d'equipaggio.

Non bisogna dimenticare che i pirati sono dei criminali disposti a tutto, e non romantici filibustieri.

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La differenza fondamentale tra l'ordinamento italiano e quello americano (per esempio) è che da noi la legittima difesa è consentita solo nel caso sia in pericolo la propria o l'altrui incolumità mentre negli USA è estesa anche al patrimonio (quindi io posso sparare ad un ladro per il semplice fatto che questo è entrato in casa mia mentre in Italia, col medesimo comportamento, sarei passabile di omicidio volontario.

 

In mare quindi la differenza di comportamento tra una nave battente bandiera italiana e una battente bandiera americana è quando esse possono agire per legittima difesa con le armi di bordo (che, in riguardo alla legislazione americana, possono anche essere da guerra e a tiro automatico).

La nave italiana dovrà aspettare di trovarsi sotto il fuoco dei pirati, la nave americana potrà sparare anche se questi costituiscono semplicemente una minaccia al patrimonio (quindi p.e. si avvicinano ad alta velocità e con intenti ostili alla nave americana anche senza sparare).

 

Addirittura, per assurdo, se dei pirati abbordassero una nave senza far uso di armi da fuoco, il capitano americano potrebbe senza problemi dar ordine di aprire il fuoco, mentre quello italiano sarebbe obbligato a rispondere in maniera proporzionale alla minaccia (e quindi di fatto non può sparare)

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Un gruppo di sette pirati tenta l'assalto a un portacoiner di una compagnia genovese

che però riesce a evitare l'abbordaggio con una manovra diversiva. Nessun ferito

 

Somalia, attacco a nave italiana

ma il mercantile sventa l'assalto

 

Il comandante: "Abbiamo avuto paura ma siamo salvi"

 

ROMA - Un mercantile portacontainer italiano, il Jolly Smeraldo, della genovese Compagnia Messina di navigazione, è sfuggito oggi a un attacco di pirati, mentre si trovava 300 miglia a sud-est di Mogadiscio. E' accaduto qualche minuto prima delle 15: la nave è stata avvicinata da un barchino con sette persone a bordo, ma è riuscita a sventare l'attacco con delle manovre diversive. Non ci sono stati feriti, anche se i banditi hanno sparato colpi d'arma da fuoco contro la nave.

 

"Abbiamo avuto paura, certo, ma siamo riusciti a metterci in salvo - ha dichiarato all'Ansa il comandante Domenico Scotto Di Perta, la cui famiglia vive a Monte di Procida nel napoletano - correvano veloci, ci hanno sparato addosso senza procurare danni alla nave. Poi, quando hanno visto la nostra tenacia hanno lasciato stare".

 

In tutto, i membri dell'equipaggio sono 24: 15 italiani, gli altri nove dell'est europeo. Tutti hanno già potuto comunicare con le proprie famiglie e tranquillizzarle, come ha fatto sapere la compagnia. La Jolly Smeraldo, una portacontainer da circa tremila tonnellate, era partita ieri da Mombasa, in Kenya, ed è diretta a Jeddah, in Arabia Saudita, dove è attesa il 6 maggio prossimo. Il 15 maggio rientrerà a Genova.

 

Ma, anche se questo assalto è stato sventato, continua l'emergenza pirati nelle acque somale. Quattro giorni fa un'altra nave italiana - la Melody della compagnia Italiana Msc Crociere, con 991 passeggeri e 536 membri dell'equipaggio - è sfuggita a un'attacco di banditi: la sicurezza armata a bordo è intervenuta, rispondendo al fuoco degli assalitori.

 

E oggi il comandante del Jolly Smeraldo, per sfuggire agli assalitori, ha compiuto una manovra diversiva molto a quella della Msc Melody: ordinando "avanti tutta" alla sala macchine e facendo rollare lo scafo in modo da evitare l'arrembaggio con rampini.

 

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Ospite iscandar

Allora sono ostinati

 

Somalia: altri due attacchi contro la Jolly Smeraldo, che sfugge ai pirati

Sparati contro la nave italiana anche colpi di bazooka. Mercoledì il primo assalto dei corsari

 

La Jolly Smeraldo

MILANO - Ancora sotto tiro. Sono stati due, oggi, i falliti attacchi di pirati alla portacontainer Jolly Smeraldo, già presa di mira mercoledì dai pirati: il primo, secondo quanto si apprende al Comando generale della Capitanerie di Porto, alle 5.32 (ora italiana) e il secondo circa due ore dopo. Nel primo caso i pirati sono intervenuti a bordo di un barchino, nel secondo le imbarcazioni erano due.

 

GLI ATTACCHI - In tutti e due gli episodi sono stati sparati colpi di arma da fuoco, che non hanno provocato feriti, nè danni rilevanti alla nave. I pirati, questa volta, hanno usato, secondo quanto riferito dall'armatore, anche un bazooka. A bordo tutti gli uomini dell'equipaggio (23, di cui 15 italiani) sono incolumi. La Jolly Smeraldo prosegue la navigazione anche se non può godere di un immediato soccorso. L'unità militare più vicina si trova infatti a centinaia di miglia di distanza e non può quindi assicurarle protezione nell'immediato.

 

LA CRONACA DEGLI ASSALTI - Secondo quanto hanno potuto ricostruire al comando generale delle Capitanerie di porto in base alle comunicazioni provenienti dalla nave, il primo nuovo attacco di oggi - di cui hanno avuto comunicazione alle 5.52 italiane - è avvenuto quando la Jolly Smeraldo era a circa 270 miglia dalle coste somale: rispetto alla posizione in cui aveva subito l'attacco di mercoledì aveva percorso circa 200 miglia, in direzione Arabia Saudita, la meta originaria del viaggio. La portacontainer è stata avvicinata da un barchino con alcuni uomini a bordo che hanno cominciato a fare fuoco con armi di diverso tipo: con una serie di manovre evasive la Jolly Smeraldo è riuscita ad evitare l'abbordaggio. Il cargo prosegue la navigazione, ma alla 7.30 giunge in Italia la segnalazione di un altro attacco: questa volta i barchini sono due e da entrambi sparano all'impazzata. La perizia del comandante e la freddezza dell'equipaggio ha consentito ancora una volta di sottrarre la nave all'abbordaggio. Alle 8.10 la comunicazione che arriva alla centrale operativa della Guardia costiera è che i barchini si limitano a seguire da lontano la Jolly container, mentre le ultime notizie - che risalgono alle 9.45 - dicono che i pirati non si vedono più, neanche sul radar. La nave sta ora proseguendo la sua navigazione verso l'Arabia saudita.

 

IL COMANDANTE - «Questa volta è durata un'ora e un quarto, un'ora e mezza, non quindici minuti, come ieri pomeriggio, il tempo non passava mai». Così Domenico Scotto Di Perta, comandante della Jolly Smeraldo parla dei nuovi attacchi. «Era lo stesso barchino di ieri - spiega il comandante - e i pirati erano cinque anche questa volta, ma non erano gli stessi. Evidentemente hanno più di una nave appoggio in alto mare. Abbiamo effettuato le stesse manovre di ieri e siamo riusciti a sfuggire, ma è stata dura». «Non so che armi abbiano usato. Certo - prosegue Di Perta - abbiamo avuto paura. Ma l'equipaggio anche questa volta si è comportato in modo molto professionale, professionale al cento per cento. Questa mattina tutti hanno risposto all'appello, come sempre. I pirati non stanno dando la caccia a noi in particolare. La zona è molto ampia, noi abbiamo avuto la sfortuna di passargli vicino e ci hanno attaccato. Sono convinto che la compagnia si sia già mossa e stia facendo tutto il possibile perchè ci venga data protezione».

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La differenza fondamentale tra l'ordinamento italiano e quello americano (per esempio) è che da noi la legittima difesa è consentita solo nel caso sia in pericolo la propria o l'altrui incolumità mentre negli USA è estesa anche al patrimonio (quindi io posso sparare ad un ladro per il semplice fatto che questo è entrato in casa mia mentre in Italia, col medesimo comportamento, sarei passabile di omicidio volontario.

 

Addirittura, per assurdo, se dei pirati abbordassero una nave senza far uso di armi da fuoco, il capitano americano potrebbe senza problemi dar ordine di aprire il fuoco, mentre quello italiano sarebbe obbligato a rispondere in maniera proporzionale alla minaccia (e quindi di fatto non può sparare)

 

Anche in Italia si può legittimamente sparare per difendere i beni propri o altrui (quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione) nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 52 c.p. (l'ipotesi è proprio quella dell'intruso trovato dentro casa).

 

Il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale secondo il mio modesto avviso è applicabile anche a una nave in navigazione (che può benissimo essere considerata luogo di privata dimora) e pertanto il comandante e l'equipaggio potrebbero invocare la legittima difesa per aver respinto l'abbordaggio a colpi di pistola anche nel caso in cui i pirati non avessero precedentemente fatto uso di armi da fuoco.

 

Ma vi di è più!

Il nostro codice della navigazione attribuisce al comandante di una nave in navigazione la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per ciò che riguarda eventuali reati commessi a bordo. In questa sua veste il comandante è pienamente legittimato a fare uso delle armi, o a ordinare di farne uso, ai sensi dell'art. 53 c.p. che consente, appunto, di far uso delle armi quando si tratta d'impedire che vengano consumati reati come la rapina a mano armata o il sequestro di persona.

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(l'ipotesi è proprio quella dell'intruso trovato dentro casa).

 

no, e' luogo pubblico per definizione. E' come sparare allo stadio, stessa cosa.

 

per quanto riguarda la Legge della Navigazione, iniziamo da qui:

 

Art. 8 - Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante

 

I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell' aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile.

 

quindi se ne evince che il comandante e' soggetto esattamente alle leggi (come quella sulla legittima difesa) come qualsiasi cittadino

 

per quanto riguarda l'imbarco di armi, vige il seguente articolo:

 

Art. 193 - Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

1. Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l' autorizzazione data dal comandante del porto o dell' autorità consolare secondo le norme del regolamento.

2. L' imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all' autorizzazione del comandante del porto o dell' autorità consolare.[/i]

 

il punto due e' molto chiaro: NON e' il Comandante (che come si vede ha tutt'altro che ogni tipo di facolta'...) a decidere anche solo se armare la nave e il suo equipaggio, ma deve comunque sottostare agli stessi vincoli dei cittadini Italiani: perche' se non lo fa

 

Art. 1136 - Nave sospetta di pirateria

 

 

 

1. Il comandante o l' ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

 

si definisce per default la nave 'armata a scopo di pirateria' e quindi sconta la suddetta pena.

 

Guardate che il diritto della Navigazione e' cosa assai complessa.... non fidiamoci di quanto si sente in giro, col comandante che e' un plenipotenziario sulla sua nave, e fa più o meno quello che vuole. Non e' cosi'.

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Non mi pare che qualcuno abbia parlato del comandante come di un plenipotenziario che sulla propria nave fa quello che gli pare e piace senza dover rendere conto a nessuno...

Allo stesso modo nessuno ha parlato d'imbarcare armi abusivamente per servirsene alla bisogna.

Ciò su cui, personalmente, ho inteso porre l'attenzione è che la legge italiana non lega le mani al comandante che decide di ricorrere a "mezzi estremi" per difendere la propria nave da un atto di pirateria.

Chiaro che il comandante deve comunque agire entro il quadro normativo ma la legge (quella italiana intendo) non gli impone di sottostare supinamente ad atti di violenza senza reagire (avendone i mezzi e/o la possibilità).

Anzi, ove reagisse, vi sono molte norme che potrebbero evitargli d'incappare in responsabilità di tipo penale.

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bene, tipo?

Ammesso che un comandante di nave e' dal punto di vista della difesa sua e dei beni un privato cittadino (mentre ad es le guardie Israeliane della MSC hanno lo status di guardie giurate o altro, quindi sono autorizzate all'utilizzo della forza anche per la difesa dei beni), secondo lei che cosa puo' fare più di quello che posso fare io, o lei, per la difesa di casa nostra?

 

se sa, parli.

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Rispondo con una domanda a Sangria, o a chi per lui

 

I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell' aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile.

 

quindi se ne evince che il comandante e' soggetto esattamente alle leggi (come quella sulla legittima difesa) come qualsiasi cittadino

 

se il comandante ha la qualifica di pubblico ufficiale i suoi poteri in mare non equivalgono a quelli di un comune cittadino ma a quelli di un pubblico ufficiale su terra

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a questo punto temo che ci sia un poco di sopravvalutazione sul ruolo e i poteri del pubblico ufficiale:

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblico_ufficiale

 

L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce i poteri dei Pubblici ufficiali.

 

Questi sono abilitati a:

 

assumere informazioni;

ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora;

effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;

eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa;

sequestrare il veicolo o il natante privo dell’assicurazione o della carta di circolazione.

 

se poi mi spiegate cosa c'entra tutto questo discorso, con questi poteri, ve ne saro' grato. A me pare non sposti nulla.

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a questo punto temo che ci sia un poco di sopravvalutazione sul ruolo e i poteri del pubblico ufficiale:

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblico_ufficiale

 

L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce i poteri dei Pubblici ufficiali.

 

Questi sono abilitati a:

 

assumere informazioni;

ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora;

effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;

eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa;

sequestrare il veicolo o il natante privo dell’assicurazione o della carta di circolazione.

 

se poi mi spiegate cosa c'entra tutto questo discorso, con questi poteri, ve ne saro' grato. A me pare non sposti nulla.

Dallo stesso link da te citato, riporto:

 

"La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 del codice penale:

 

Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale).

 

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi"

 

 

Il testo al link http://www.spimint.com/portalIsir0/isInves...IVE_ALL2_PU.pdf chiarisce come, dalla lettura del predetto articolo 357, emerga che il pubblico ufficiale sia dotato di "poteri autoritativi" e, nella nota n° 1, viene precisato cosa la Cassazione intenda con tale termine: "Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass. Sez. Un. 11/07/92, n. 181)".

 

Tanto al fine di dimostrare che l'ovvietà affermata da Rick ("se il comandante ha la qualifica di pubblico ufficiale i suoi poteri in mare non equivalgono a quelli di un comune cittadino ma a quelli di un pubblico ufficiale su terra") oltre ad essere tale (cioé, ovvia!) è riconosciuta anche dall'ordinamento giuridico vigente.

Modificato da picpus
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bene, tipo?

Ammesso che un comandante di nave e' dal punto di vista della difesa sua e dei beni un privato cittadino (mentre ad es le guardie Israeliane della MSC hanno lo status di guardie giurate o altro, quindi sono autorizzate all'utilizzo della forza anche per la difesa dei beni), secondo lei che cosa puo' fare più di quello che posso fare io, o lei, per la difesa di casa nostra?

 

se sa, parli.

 

Io o lei per difesa di casa nostra possiamo avvalerci dell'art. 52 del codice penale (legittima difesa) dovendo sottostare a tutte le limitazioni che questa norma pone (rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa) mentre il comandante della nave può avvalersi anche della più ampia copertura fornita dall'articolo 53 c.p. (uso legittimo delle armi) che consente di sparare (o di ordinare di farlo) per impedire la consumazione di tutta una serie di reati tra i quali sicuramente rientrano quelli che, in ipotesi, possono commettere i pirati.

 

Il punto da chiarire è che nel momento in cui sulla nave in navigazione viene commesso un reato, il comandante cessa di essere un privato cittadino e diventa un ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 1235 del codice della navigazione con tutti gli annessi e connessi che questa qualifica comporta (compresa la "copertura" garantita dall'art. 53 del codice penale).

Tra "gli annessi e connessi" ci metterei anche l'obbligo (che deriva dall'art. 55 del codice di procedura penale) di evitare che un reato venga portato a conseguenze ulteriori.

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