Rick86 Inviato 4 Maggio 2009 Segnala Condividi Inviato 4 Maggio 2009 (modificato) Dal sito del Senato, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...6&id=301778: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore RAMPONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali Onorevoli Senatori. – Come noto, nella Costituzione italiana gli articoli che trattano della guerra e dell’esistenza e dell’impiego delle Forze armate sono, rispettivamente: – l’articolo 11, che dichiara il ripudio da parte dell’Italia della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; – l’articolo 52, che dichiara la difesa della Patria sacro dovere del cittadino; – l’articolo 78, che attribuisce alle Camere il potere di deliberare lo stato di guerra; – l’articolo 87, che attribuisce al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate e il compito di dichiarare lo stato di guerra. Oltre che per la difesa della Patria, oggi le Forze armate sono e sono state impegnate in operazioni internazionali che nell’accezione comune sono ormai universalmente chiamate «di pace». Tali operazioni che in totale, tra quelle in corso e quelle concluse, superano già il centinaio, hanno sinora visto la partecipazione di centinaia di migliaia di soldati italiani costituiscono un importantissimo strumento di politica estera per il nostro paese, conferiscono alto prestigio alla Nazione italiana, acquisiscono la gratitudine dei popoli soccorsi e rendono l’Italia protagonista partecipante e generoso delle iniziative di pace internazionale oggi sempre più avallate dalle Nazioni Unite. Si tratta quindi di un fenomeno di grande rilevanza politica che, indubbiamente, merita ampia considerazione e che per la delicatezza ed importanza della sua essenza richiede una precisa definizione della sua fattispecie e delle competenze e procedure per dar vita alla loro attuazione. A tutt’oggi, si deve prendere atto che nella Costituzione tale argomento non compare e pertanto la legge fondamentale dello Stato non considera tale importante e delicato fenomeno politico. Mentre il fatto è assolutamente comprensibile, dal momento che all’epoca dell’emanazione della Costituzione le operazioni di pace non esistevano, appare oggi altrettanto opportuno colmare la lacuna e definire in essa tipo e gestione politica di tale fenomeno. Un secondo aspetto che deve essere considerato relativamente all’impiego delle Forze armate è riferito alla partecipazione dell’Italia all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al Trattato di difesa del nord Atlantico (NATO) e per ultimo al Trattato di riforma dei trattati della Unione europea (UE). Tale adesione può comportare per il Parlamento la necessità di decidere circa la partecipazione delle Forze armate italiane ad operazioni belliche, deliberate in tali sedi internazionali, in ossequio ai rispettivi trattati istitutivi, accettati dall’Italia. Infine, un’altra buona ragione che induce a adeguare l’articolato della Costituzione per quanto concerne l’argomento operazioni internazionali, è costituito dalla necessità parallela di aggiornare il codice penale militare di pace e di guerra inserendo le nuove fattispecie di impiego delle Forze armate, indispensabili quali riferimenti in ambito costituzionale. Al fine di consentire un doveroso aggiornamento della Costituzione è stato messo a punto il disegno di legge che sottopongo alla vostra approvazione. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. L’articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 78. – Le Camere deliberano lo stato di guerra per la difesa delle Istituzioni, dei cittadini e del territorio dello Stato, minacciati da una aggressione esterna e conferiscono al Governo i poteri necessari. Le Camere decidono la partecipazione delle Forze armate ad operazioni internazionali belliche di difesa, nel rispetto di decisioni assunte in sede di Organizzazioni internazionali alle quali l’Italia abbia aderito, a seguito di decisione assunta dallo stesso Parlamento e conferiscono al Governo i poteri necessari, nonché ad operazioni internazionali di pace deliberate da una risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e conferiscono al Governo i poteri necessari». Art. 2. 1. All’articolo 87 della Costituzione, dopo il nono comma è inserito il seguente: «Dichiara la partecipazione delle Forze armate ad operazioni internazionali deliberate dalle Camere». Personalmente ritengo sufficiente abolire il primo comma dell'articolo 11, che diverrebbe: ART 11: L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. confermando piena dignità giuridica alle missioni di pace (sono infatti ad esse che il secondo comma si riferisce, nell'accezione odierna) ed eliminando ogni fonte di ambiguità tra guerra di difesa e guerra di offesa. Non mi pare infatti che un simile ripudio ci sia nelle costituzioni americana, inglese o francese. Per altro, grazie alla grande intelligenza dei nostri padri costituenti, trattasi di un ripudio solo pro forma e non con veri effetti giuridici come nel caso della costituzione giapponese, fatto nel nostro caso più per dare un contentino agli alleati che altro. Modificato 4 Maggio 2009 da Rick86 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
super64des Inviato 4 Maggio 2009 Segnala Condividi Inviato 4 Maggio 2009 (modificato) Dal sito del Senato, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...6&id=301778: Personalmente ritengo sufficiente abolire il primo comma dell'articolo 11, che diverrebbe: ART 11: L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. confermando piena dignità giuridica alle missioni di pace (sono infatti ad esse che il secondo comma si riferisce, nell'accezione odierna) ed eliminando ogni fonte di ambiguità tra guerra di difesa e guerra di offesa. Non mi pare infatti che un simile ripudio ci sia nelle costituzioni americana, inglese o francese. Per altro, grazie alla grande intelligenza dei nostri padri costituenti, trattasi di un ripudio solo pro forma e non con veri effetti giuridici come nel caso della costituzione giapponese, fatto nel nostro caso più per dare un contentino agli alleati che altro. Il problema è che l'articolo 11 rientra nei "Principi fondamentali" che se non ricordo male sono l'unica parte non modificabile della costituzione.Basterebbe semplicemente ricordare ai più anche la seconda parte dell'articolo e cercare di leggere bene la prima.. Modificato 4 Maggio 2009 da super64des Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rick86 Inviato 4 Maggio 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Maggio 2009 (modificato) No, tutta la costituzione è modificabile, salvo la scelta repubblicana. Riporto per intero la sezione in questione Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali. Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Modificato 4 Maggio 2009 da Rick86 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
super64des Inviato 4 Maggio 2009 Segnala Condividi Inviato 4 Maggio 2009 No, tutta la costituzione è modificabile, salvo la scelta repubblicana. Allora ricordo male io;-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Leviathan Inviato 4 Maggio 2009 Segnala Condividi Inviato 4 Maggio 2009 no, anche la prima parte non è modificabile (ovvero quello che parla dei diritti fondamentali) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
argonauta Inviato 4 Maggio 2009 Segnala Condividi Inviato 4 Maggio 2009 se non sbaglio non si può cambiare il principio fondamentale di base, non l'articolo di per se, ma questa è solo dottrina, credo e sempre se non sbaglio l'unica cosa, "tecnicamente", non soggetta a revisione e la scelta repubblicana Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tuccio14 Inviato 5 Maggio 2009 Segnala Condividi Inviato 5 Maggio 2009 A parte la diatriba in merito alla fattibilità "tecnica" (non mi è mai piaciuto troppo il diritto, non me ne volere pap! ), condivido pienamente la modifica proposta da senatore Ramponi. E' ora di lasciarsi alle spalle certe ipocrisie, figlie di un determinato periodo della nostra storia e perseguite praticamente solo da chi non accetta la realtà così com'è. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cama81 Inviato 5 Maggio 2009 Segnala Condividi Inviato 5 Maggio 2009 (modificato) trovo inutile una modifica costituzionale dell'art 11 basterebbe interpretarlo correttamente : per noi la guerra é l' ultima ratio , ma è sempre un opzione possibile , la cost . la prevede quest' opzione e la disciplina . per la proposta ramponi sono scettico sulla necessità di dichiarare lo stato di guerra ,con tutte le conseguenze giuridiche che ciò comporta , per i conflitti OTW e soprattutto sono contrario all'attribuzione al governo ( di qualsiasi colore) di poteri straordinari ( che possono sospendere anche diritti cost.) per minacce che non mettano a rischio la sopravvivenza della Nazione . C'è una differenza tra l' armata rossa e quattro predoni nel golfo di Aden (other than war) Modificato 5 Maggio 2009 da cama81 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rick86 Inviato 6 Maggio 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Maggio 2009 Difatti, dichiarazioni di principio a parte (modificato o no l'articolo 11, la nostra politica estera e l'uso del nostro strumento militare non cambierebbero di una virgola in ogni caso, era una questione di chiarezza più che altro), quello che andrebbe creato è una figura giuridica intermedia tra lo stato di pace e quello di guerra, che dia si al governo strumenti migliori per gestire direttamente le crisi e le varie missioni all'estero senza però arrivare a quella totale ed assoluta carta bianca che viene data nel caso si decida lo stato di guerra Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
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